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LEGGE REGIONALE 3 marzo 2000, n. 4
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 41 recante: ‘Istituzione anagrafe canina, prevenzione randagismo e protezione degli animali’.
(BUR n. 15 dell’11 marzo 2000)



Art. 1

1. La legge regionale 5 maggio 1990, n. 41 è modificata ed integrata in armonia con la  legge quadro nazionale n. 281/91.

2. Le modifiche e le integrazioni alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 41 sono contenute negli articoli seguenti della presente legge.


Art. 2

1. La lettera d) del comma 1 dell'art. 2 è cosi modificata:

d) esercitare le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione degli animali, servendosi, oltre che del Corpo di Polizia Municipale, delle Guardie Zoofile Volontarie delle Associazioni protezioniste operanti sul territorio e regolarmente iscritte all'Albo regionale.


Art. 3

1. L'art. 3 è sostituito dal seguente:

1. Oltre alle normali funzioni dì competenza, il Servizio veterinario competente per territorio, esercita la funzione di controllo sulla gestione dei rifugi, da parte delle Associazioni protezioniste iscritte all'Albo regionale, come previsto dall'art. 2, comma 11 delle Legge 281/91 e svolge i seguenti compiti:

a) provvede alla tenuta dell'Anagrafe canina, curandone l'aggiornamento e trasmettendo ai Comuni, ogni 6 mesi, una copia dell'Anagrafe stessa;
b) collabora con la Regione, i Comuni, gli Enti e le Associazioni aventi finalità protezionistiche, promuovendo e partecipando ad iniziative di informazione e di educazione rivolte ai proprietari di animali di affezione ed all'opinione pubblica in genere, da svolgere anche nelle scuole, per la protezione degli animali, il controllo delle nascite ed il non abbandono;
c) rintraccia ed avverte il proprietario del cane, avvisandolo dell'avvenuto ritrovamento, del luogo ove si trova e delle modalità di riscatto;
d) effettua ì controlli sanitari, le vaccinazioni ed ogni altro intervento necessario per la cura e la salute degli animali custoditi nelle apposite strutture sanitarie;
e) in caso di maltrattamento, confisca gli animali per l'accertamento delle loro condizioni psico-fisiche, anche ai fini della tutela igienico-sanitaria.

2. Gli animali vaganti, almeno nei casi più urgenti, devono essere sterilizzati in modo assolutamente indolore, tenuti in adeguata degenza post-operatoria e reinseriti, ove possibile, nel territorio di provenienza. I Comuni, d'intesa con le Associazioni riconosciute e regolarmente iscritte all'Albo regionale, presenti sul territorio, possono finanziare o autorizzare l'installazione di piccole cucce igieniche rionali.


Art. 4

1. Al comma 1 dell'art. 5 sono soppresse le parole: "in aggiunta a quelle previste dagli artt. 86 e 87 del D.P.R. 8/2/54, n. 320" .

2. E' soppressa la lett. f) del comma 1, art. 5.


Art. 5

1. Il comma 2 dell'art. 9 è, sostituito dal seguente: il tatuaggio è eseguito a cura dei Servizi veterinari presso le strutture operative territoriali o da Veterinari liberi professionisti iscritti all'Albo professionale, previa acquisizione dei codici di riconoscimento presso le AASSLL di competenza.


Art. 6

1. Il comma 4 dell'art. 11 è abrogato.


Art. 7

1. Il comma 2 dell'art. 12 è sostituito dal seguente: I cani vaganti non tatuati devono essere catturati, con metodi indolori e non traumatizzanti, salvo i casi previsti dall'art. 3, comma 2 della L.R. 5 maggio 1990, n. 41, dal Servizio veterinario competente per territorio, il quale tramite la sua Unità operativa adempie agli obblighi previsti dalla presente legge.

2. Il comma 5 dell'art. 12 è sostituito dal seguente: gli animali non reclamati entro 1 mese, dopo l'osservazione sanitaria e le eventuali cure veterinarie, possono essere ceduti gratuitamente a privati cittadini che diano sufficienti garanzie di buon trattamento o ad Associazioni protezionistiche. Chi detiene gli animali concessi in affidamento può essere soggetto a controlli da parte dei Servizi veterinari a delle Guardie Zoofile Volontarie, allo scopo di accertare le condizioni di detenzione del cane dì che trattasi.

3. Il comma 6 dell'art. 12 è sostituito dal seguente: I cani vaganti accalappiati possono essere soppressi in modo rigorosamente eutanasico, soltanto se gravemente ammalati ed incurabili. La decisione delle soppressioni spetta al Veterinario dell'ASL di competenza, sentite le Associazioni protezioniste presenti sul territorio, le quali, in caso di dissenso, possono riscattare l'animale medesimo, provvedendo alle sue cure, a proprie spese nel pieno rispetto dell'art. 2, comma 6 della Legge 281/91.

4. Il comma 8 dell'art. 12 è sostituito dal seguente: è vietato a chiunque cedere gli animali ospiti dei rifugi o dei canili sanitari ad istituti o privati che effettuino esperimenti di vivisezione secondo l'art. 727 del C.P., l'art. 2, comma 3 della L.281/91 e la nuova normativa che disciplina la sperimentazione sugli animali.


Art. 8

1. Il comma 3 dell'art. 14 è sostituito dal seguente: gli animali devono disporre di uno spazio sufficiente, fornito di tettoia idonea a ripararli dalle intemperie e tale da consentire un adeguato movimento e la possibilità di accovacciarsi comodamente ove siano legati alla catena che potrà essere usata per un numero limitato di ore al giorno, se necessario. La catena deve avere una lunghezza minima di m. 5 oppure di m. 3 se fissata tramite anello di scorrimento ed un gancio snodabile ad una fune di scorrimento di almeno 6 metri. Il collare dovrà essere sufficientemente largo onde evitare la strozzatura dell'animale o dolorosi disagi. La cuccia dovrà essere adeguatamente coibentata e mantenuta in buone condizioni igieniche.

2. Al comma 5 dell'art. 14 sono state aggiunte le seguenti parole: "nonché in base alle norme penali previste dall'art. 727, per come sostituito dalla legge 22 novembre 1933 n. 473, nei casi di abbandono, maltrattamenti, uccisioni".


Art. 9

1. Il comma 3 dell'art. 15 è sostituito dal seguente: ad ogni trasporto di animali sì applicano le disposizioni di cui al D.L. n. 532 del 30/12/92.


Art. 10

1. Il comma 3 dell'art. 16 è sostituito dal seguente: la Regione istituisce, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in collaborazione con le Associazioni protezioniste presenti sul territorio e regolarmente iscritte all'Albo regionale, corsi di formazione e di aggiornamento per le Guardie Zoofile Volontarie, in materia di tutela degli animali e di riqualificazione per il personale dei Servizi veterinari.


Art. 11

1. Il comma 1 dell'art. 17 è sostituito dal seguente:

1. Per la vigilanza e l'osservanza delle disposizioni della presente legge, della legge regionale 41/90 e della legge 281/91, possono essere utilizzate dai Comuni le Guardie Zoofile Volontarie o, in conformità all'articolo 5 del D.P.R. 3103/79, le Guardie Zoofile riconosciute dalla Regione alle quali verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento della regione Calabria. Le Guardie Zoofile volontarie svolgono i loro compiti a titolo volontario e gratuito in qualità di Pubblici Ufficiali, dotati di autonomia nell'ambito del territorio regionale in collaborazione con i servizi ispettivi delle ASL e dall'Assessorato Regionale alla Sanità, in collegamento con le Associazioni protezionistiche.

2. Il comma 2 dell'art. 17 è sostituito dal seguente:

2. Le Associazioni che dovranno essere iscritte all'Albo regionale per la relativa nomina dei loro associati a Guardie Zoofile dovranno avere i seguenti requisiti:
- essere riconosciute Associazioni protezionistiche a livello nazionale da parte del Ministero dell'Ambiente o dal Ministero per le Politiche Agricole ( ex Ministero Agricoltura e Foreste);
- essere riconosciute con DPR;
- essere Associazioni senza scopo di lucro.
Le Associazioni protezionistiche per essere iscritte all'Albo Regionale dovranno presentare copia autentica dello Statuto, l'atto costitutivo e relativo riconoscimento.


Art. 12

1. L'art. 19 è sostituito dal seguente:

a) per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli della presente legge, si applicano sanzioni amministrative varianti da Lire 300.000 a Lire 3.000.000. Per chiunque ometta di iscrivere il proprio cane all'Anagrafe canina, la sanzione è di Lire 150.000. Per chiunque ometta di sottoporre il proprio cane al tatuaggio indolore, la sanzione è di Lire 100.000.
b) gli importi delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono finalizzati alle strutture di ospitalità degli animali vaganti, strutture regolarmente autorizzate dall'Assessorato regionale alla Sanità e soggette al controllo dei Servizi veterinari, nonché delle Guardie Zoofile Volontarie nominate dal Presidente della Giunta regionale e per gli altri scopi della presente legge.
c) le sanzioni amministrative confluiranno su di un numero unico di c/c appositamente predisposto dalla competente struttura dell'Assessorato regionale alla Sanità.


Art. 13

1. E' abrogata ogni altra disposizione incompatibile od in contrasto con la presente legge.

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